11.1 I partner contrattuali adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati nel codice di condotta FFS (www.ffs.ch – Codice di condotta FFS). Se tali principi e regole risultano già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell’Azienda, è sufficiente attenersi a quest’ultimo.
11.2 I partner contrattuali si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione, affinché non vengano offerti o accettati doni illeciti o altri vantaggi.
11.3 L’Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d’appalto a scapito della FFS SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d’appalto.
11.4 In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai cpv. 2 e 3, l’Azienda dovrà pagare alla FFS SA una pena convenzionale. Quest’ultima equivale al 15 percento dell’indennità presumibilmente concordata sotto il contratto violato. Inoltre, la FFS SA può far valere il danno subito, a meno che l’Azienda non dimostri di essere senza colpa.
11.5 L’Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l’adempimento al contratto.
11.6 Inoltre, l’Azienda prende atto del fatto che una violazione degli obblighi di cui ai cpv. 2 e 3 comporta la risoluzione anticipata del contratto da parte della FFS SA per gravi motivi.