Personale a Prestito.
Per i lavoratori temporanei, impiegati alle FFS nelle unità organizzative assoggettate alla legge sulla durata del lavoro (LDL), trova applicazione la LDL e la relativa ordinanza (OLDL). Fa eccezione il personale prestato per svolgere un’attività amministrativa.
Per il tempo d’impiego presso le FFS fa stato esclusivamente la LDL, anche se le lavoratrici e i lavoratori temporanei sarebbero altrimenti assoggettati alla legge sul lavoro (LL) ai sensi del contratto quadro tra l’azienda prestatrice e i lavoratori temporanei.
Le disposizioni della LDL nei documenti «Regolamentazioni concernenti il prestito di personale: prestito di personale secondo la LDL e il CCL» e «LDL ‒ Breve panoramica delle disposizioni principali» vanno prese in considerazione e rispettate.
La ditta prestatrice di personale consegna ai lavoratori temporanei assoggettati alla LDL l’opuscolo «LDL ‒ Breve panoramica delle disposizioni principali».
- LDL Breve panoramica delle disposizioni principali (PDF, 1,2 MB)Il link si apre in una nuova finestra. (PDF, 1,2 MB)Questo documento non è privo di barriere.
- Regolamentazioni concernenti il prestito di personale (PDF, 210 KB)Il link si apre in una nuova finestra. (PDF, 210 KB)Questo documento non è privo di barriere.
Inoltre, le ditte prestatrici di personale, che mediano alle FFS lavoratori temporanei con attività rilevanti per la sicurezza e/o impiegati nel/nelle vicinanze del fascio di binari, devono osservare le regolamentazioni seguenti:
- Requisiti medici per il personale di aziende terze in attività rilevanti per la sicurezza presso le FFS (PDF, 292 KB)Il link si apre in una nuova finestra. (PDF, 292 KB)Questo documento non è privo di barriere.
- Foglio informativo relativo alla vaccinazione contro le epatiti A e B (PDF, 73 KB)Il link si apre in una nuova finestra. (PDF, 73 KB)Questo documento non è privo di barriere.
- Informazione sulla TBE (PDF, 72 KB)Il link si apre in una nuova finestra. (PDF, 72 KB)Questo documento non è privo di barriere.
Nota relativa agli incarichi all'estero.
Per gli incarichi in Francia, Austria, Belgio o Spagna, anche se durano solo poche ore, i dipendenti interessati devono essere muniti di un certificato A1 per determinare il diritto di sicurezza sociale applicabile. I dipendenti e i datori di lavoro (ovvero l’impresa di prestito di personale) sono responsabili dell’ottenimento del certificato. In caso di ispezione, la mancanza del certificato può comportare sanzioni contro il datore di lavoro o il dipendente.
In tutti gli altri Paesi, in caso di controllo, il certificato può essere richiesto e presentato in seguito.
Informazioni e modulo di aiuto sono disponibili qui Il link si apre in una nuova finestra.