Personale a Prestito.

Per i lavoratori temporanei, impiegati alle FFS nelle unità organizzative assoggettate alla legge sulla durata del lavoro (LDL), trova applicazione la LDL e la relativa ordinanza (OLDL). Fa eccezione il personale prestato per svolgere un’attività amministrativa.

Per il tempo d’impiego presso le FFS fa stato esclusivamente la LDL, anche se le lavoratrici e i lavoratori temporanei sarebbero altrimenti assoggettati alla legge sul lavoro (LL) ai sensi del contratto quadro tra l’azienda prestatrice e i lavoratori temporanei.

Le disposizioni della LDL nei documenti «Regolamentazioni concernenti il prestito di personale: prestito di personale secondo la LDL e il CCL» e «LDL ‒ Breve panoramica delle disposizioni principali» vanno prese in considerazione e rispettate.

La ditta prestatrice di personale consegna ai lavoratori temporanei assoggettati alla LDL l’opuscolo «LDL ‒ Breve panoramica delle disposizioni principali».  

Inoltre, le ditte prestatrici di personale, che mediano alle FFS lavoratori temporanei con attività rilevanti per la sicurezza e/o impiegati nel/nelle vicinanze del fascio di binari, devono osservare le regolamentazioni seguenti:

Nota relativa agli incarichi all'estero.

Per gli incarichi in Francia, Austria, Belgio o Spagna, anche se durano solo poche ore, i dipendenti interessati devono essere muniti di un certificato A1 per determinare il diritto di sicurezza sociale applicabile. I dipendenti e i datori di lavoro (ovvero l’impresa di prestito di personale) sono responsabili dell’ottenimento del certificato. In caso di ispezione, la mancanza del certificato può comportare sanzioni contro il datore di lavoro o il dipendente.

In tutti gli altri Paesi, in caso di controllo, il certificato può essere richiesto e presentato in seguito.

Informazioni e modulo di aiuto sono disponibili qui Il link si apre in una nuova finestra.

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