
CG SBB Swiss Mobility API.
Condizioni generali di contratto per la vendita di titoli di trasporto e prenotazioni acquistati tramite i canali di distribuzione FFS.
La FFS SA offre ai partner interessati una SBB Swiss Mobility API. La SBB Swiss Mobility API consente al partner di richiedere e visualizzare (Affiliate) o di vendere (Booking) collegamenti e prodotti tramite l’interfaccia «SBB Swiss Mobility API».
Inoltre, ai sensi dell’art. 418 e segg. CO, la FFS SA incarica il partner della vendita di titoli di trasporto e prenotazioni, per la Svizzera e internazionali, delle imprese di trasporto (IT) dei trasporti pubblici (di seguito «titoli di trasporto») in conformità e nel rispetto delle tariffe, delle disposizioni e delle istruzioni vigenti dei trasporti pubblici.
Le parti sono tra loro indipendenti e stipulando il presente rapporto contrattuale non costituiscono nei confronti dei viaggiatori della FFS SA o di terzi alcun rapporto societario o simile.
2.1.
Queste CG integrano l’accordo di registrazione e sono subordinate ad esso, sono fatte salve le tariffe e le disposizioni dei trasporti pubblici.
2.2.
Il partner agisce in nome e per conto delle FFS. Non esiste un rapporto contrattuale tra il cliente finale e il partner. Per i clienti finali valgono esclusivamente le disposizioni contrattuali della FFS SA (tariffa, CG).
2.3.
La verifica dell’obbligo di versare l’imposta sul valore aggiunto compete al partner. Le FFS non sono responsabili di eventuali crediti rivendicati dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Non sono state concordate limitazioni dell’area di distribuzione. Di conseguenza, al partner non vengono concessi diritti esclusivi sulla vendita di titoli di trasporto in singole aree di distribuzione.
La FFS SA trasferisce al partner il diritto di autorizzare uno o più uffici d’emissione alla vendita dei titoli di trasporto. Su richiesta della FFS SA, il partner deve fornire un elenco completo e dettagliato di tutti gli uffici d’emissione / domini. A questo proposito, resta inteso che la FFS SA non contatterà gli uffici d’emissione senza il consenso del partner.
5.1.
In linea di massima si possono vendere i titoli di trasporto e le prenotazioni presenti nel sistema di distribuzione. Determinanti sono le rispettive regolamentazioni del gestore del sistema e delle IT. Le modifiche delle offerte, dei prezzi e dei programmi, come anche le nuove offerte, sono memorizzate nel sistema di distribuzione dall’inizio della vendita. Se la prenotazione definitiva viene effettuata e confermata dal sistema, le IT rispondono del corretto adempimento del contratto.
5.2.
Le condizioni di emissione e le istruzioni per i titoli di trasporto presenti nel sistema di distribuzione sono contenute nei vari documenti tariffari delle IT, che sono disponibili sul sito web della FFS SA. Il partner si impegna a rispettare le condizioni tariffarie di volta in volta vigenti.
6.1. Obblighi generali.
6.1.1.
Le vendite vengono eseguite esclusivamente tramite la SBB Swiss Mobility API.
6.1.2.
Il partner si impegna a promuovere la vendita dei titoli di trasporto della FFS SA e delle IT e a rispettare tutte le norme applicabili nell’ambito delle presenti CG.
6.1.3.
Il partner vende i titoli di trasporto in base alla disponibilità nel sistema di distribuzione e attenendosi alle tariffe, alle disposizioni e alle istruzioni della FFS SA e delle IT, nonché alle loro condizioni generali di contratto in vigore.
In caso di mancata osservanza, il partner di distribuzione deve pagare una sanzione.
6.1.4.
Sulle fatture ai clienti (oltre all’emissione del titolo di trasporto), il partner specifica che le FFS sono il fornitore di prestazioni, citando il numero IVA svizzero delle FFS.
6.1.5.
Il partner informa immediatamente la FFS SA di eventuali modifiche riguardanti la sua organizzazione e il suo indirizzo registrato.
6.1.6.
Il partner fornisce informazioni ai clienti in merito ai titoli di trasporto venduti, offrendo loro una consulenza obiettiva e corretta e dando priorità alle loro esigenze. Il partner è a disposizione del cliente anche per il servizio dopo vendita / after-sales (a eccezione di Affiliate).
6.2. Norme di liquidazione (a eccezione di: Affiliate).
Il partner effettua l’incasso dell’importo della vendita. Il partner si fa carico in particolare delle spese scoperte di esecuzione e di rigetto per il recupero dei crediti della FFS SA per i titoli di trasporto venduti dal partner stesso o dai suoi uffici d’emissione. Le parti concordano che si tratta di un incasso ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. A cifra 2 ORD e non di un servizio di intermediazione finanziaria.
6.3. Disposizioni sulla responsabilità.
6.3.1.
Nella misura consentita dalla legge, il partner è responsabile senza limitazioni dei reclami dei clienti e delle loro richieste, se sono causati da errori e omissioni da parte del partner di distribuzione o dei suoi uffici d’emissione.
6.3.2.
Il partner è responsabile nei confronti della FFS SA per la vendita dei titoli di trasporto e delle prenotazioni in conformità con le tariffe, le disposizioni e le istruzioni.
6.3.3.
Il partner è responsabile nei confronti della FFS SA per l’intero valore di vendita dei titoli di trasporto e delle prenotazioni emessi.
6.4. SBB Swiss Mobilty API.
6.4.1.
Il partner si impegna a non utilizzare la SBB Swiss Mobility API per le semplici consultazioni dell’orario. La SBB Swiss Mobility API deve essere utilizzata solo in relazione a prenotazioni e/o collegamenti nel webshop FFS o nell’app Mobile FFS.
6.4.2.
Per il collegamento all’ambiente di test e l’ulteriore utilizzo della SBB Swiss Mobility API, il partner deve avere conoscenze di sviluppo software e un ambiente EED sufficiente. Il partner deve garantire quanto sopra indicato.
6.4.3.
Il partner si impegna a realizzare un test preliminare sull’ambiente d’integrazione secondo i casi di test definiti nell’allegato, ottenendo così l’approvazione del collegamento all’ambiente di produzione. Il test e l’accettazione finanziaria del collegamento sono di responsabilità del partner. L’approvazione finale per l’utilizzo dell’API è responsabilità delle FFS.
6.4.4.
Il partner prende atto che la SBB Swiss Mobility API è soggetta a ulteriori sviluppi. Gli aggiornamenti della SBB Swiss Mobility API (adeguamenti della release) saranno annunciati al partner dalle FFS. Il partner è responsabile dell’integrazione dell’ultima versione nelle proprie soluzioni software.
6.4.5.
Il partner si impegna a effettuare gli adeguamenti della release entro 9 settimane dal deployment della FFS SA. Successivamente, la versione dell’interfaccia non sarà più supportata dalle FFS.
6.4.6.
Il partner accetta che i partner terzi che desiderano accedere all’interfaccia tramite il partner o utilizzarla per la vendita devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla FFS SA.
6.4.7.
1.1.1. Il partner si impegna a rispettare il «look to book ratio» definito in base all’elenco seguente:
Consultazioni dell’orario: /trips
- Le consultazioni dell’orario devono essere effettuate in misura ridotta.
- Le consultazioni dell’orario «/trips» vengono messe in relazione con le prenotazioni «/bookings».
- Il rapporto non deve superare 100:1.
Richieste di offerte: /offers
- Le richieste di offerte devono essere effettuate in misura ridotta.
- Per le richieste di prezzi si deve utilizzare, quando possibile, il servizio «prezzo da» /prices.
- Le richieste di offerte «/offers» vengono messe in relazione con le prenotazioni «/bookings».
- Il rapporto non deve superare 50:1.
Durante il primo anno di utilizzo, entrambe le parti contraenti raccoglieranno e scambieranno conoscenze e valori empirici in relazione ai rapporti look2book. Il partner di sistema è consapevole che i rapporti possono essere adattati durante il primo anno di utilizzo. Durante questo periodo, le FFS rinunciano all’addebito delle commissioni in caso di superamento dei rapporti indicati sopra.
Il volume delle richieste da parte del partner di sistema deve essere ridotto al minimo in entrambi i casi.
6.4.8.
Il partner assicura un collegamento indipendente e il funzionamento dell’interfaccia.
6.4.9.
Il partner garantisce la sicurezza dei dati (server ecc.). In particolare, si impegna a conservare in modo sicuro i dati di accesso al collegamento.
7.1. Obblighi generali.
7.1.1.
La FFS SA stabilisce l’assortimento disponibile nel sistema. Per quanto tecnicamente possibile, il partner ha accesso a tutte le tariffe, i collegamenti, le classi e alle altre prestazioni delle FFS e delle IT.
7.1.2.
La FFS SA mette a disposizione del partner la documentazione di vendita e gli eventuali supporti pubblicitari richiesti. Le promozioni e le novità che possono essere vendute dal partner vengono comunicate a quest’ultimo per tempo.
7.1.3.
La FFS SA fornisce il First Level Support per le questioni riguardanti l’applicazione delle tariffe.
7.2. SBB Swiss Mobility API.
- Fornitura della documentazione e delle specifiche della SBB Swiss Mobility API.
- Fornitura di un ambiente di integrazione e di produzione.
- Disponibilità a rispondere alle domande relative al collegamento.
- Garanzia del funzionamento e della relativa manutenzione della SBB Swiss Mobility API.
- Informazione tempestiva in caso di modifiche all’interfaccia e adattamenti della documentazione.
- Supporto tecnico di First, Second e Third Level.
8.1.
Logo, immagine e marca di servizio appartengono esclusivamente alla FFS SA.
8.2.
La FFS SA conferisce al partner il diritto gratuito, non esclusivo e non trasferibile di utilizzare logo, immagine e marca di servizio di cui sopra per gli scopi derivanti dal presente contratto.
I partner sviluppano insieme alle FFS l’immagine nei confronti dei clienti. Tuttavia, la FFS SA decide in via definitiva sull’aspetto della marca, il posizionamento, la denominazione e il design (logo, colori, tipografia ecc.) del suo prodotto o della prestazione risultante dalla collaborazione nel quadro della strategia della marca ombrello FFS. A tal fine, la Gestione della marca FFS deve essere coinvolta per tempo nel processo di elaborazione. Le marche esistenti di entrambe le parti restano inalterate da questa cooperazione.
Tutti gli aspetti di comunicazione di questo progetto sono gestiti completamente dalla FFS SA e concordati con il partner. Questo vale anche per i contenuti comunicativi propri del partner, nella misura in cui sono legati a questo progetto o a questa cooperazione. Le informazioni ottenute non possono essere utilizzate dalle parti, né in tutto né in parte, al di fuori di questo progetto per scopi propri o di terzi
8.3. Ricorso a terzi.
Il ricorso a terzi per l’adempimento del contratto può avvenire solo previo consenso scritto della FFS SA.
9.1.
La FFS SA emette una fattura, secondo l’intervallo definito per gli importi degli introiti dovuti dal partner, espressa in CHF (inclusa l’eventuale IVA) sulla base dei prezzi delle tariffe di sistema. Viene fatturato l’importo lordo.
9.2.
Se il partner è in ritardo con i pagamenti, la FFS SA è autorizzata a richiedere gli interessi di mora. Gli interessi dovuti dopo la scadenza del termine di pagamento ordinario di 30 giorni vengono calcolati a un tasso del 5%. Inoltre, la FFS SA può bloccare l’accesso ai sistemi di distribuzione senza consultazione se i termini di pagamento non vengono rispettati.
Per garantire tutti i diritti e i crediti della FFS SA, prima di firmare il contratto il partner deve produrre una garanzia astratta e irrevocabile, nonché pagabile alla prima richiesta della FFS SA, secondo un importo predefinito.
11.1.
Il contratto entra in vigore all’attivazione del sistema concordato ed è stipulato a tempo indeterminato. Esso può essere risolto da entrambe le parti alla fine di ogni mese mediante invio di una lettera raccomandata, nel rispetto di un termine di disdetta di tre mesi.
11.2.
Con la costituzione del contratto tramite la conferma della FFS SA, il partner di distribuzione accetta le CG vincolanti.
11.3.
Previa diffida infruttuosa, il rapporto contrattuale può essere sciolto per gravi motivi in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun risarcimento dei danni per la parte che presenta la disdetta. In particolare, tale diritto spetta alla FFS SA qualora il partner leda gravemente o ripetutamente i propri obblighi contrattuali, o nel caso in cui la sua solvibilità sia dubbia. Inoltre, la FFS SA gode di questo diritto se si verificano circostanze esterne che in modo imprevisto rendono irragionevolmente difficile la fornitura delle prestazioni delle prestazioni da parte delle FFS.
11.4.
In caso di scioglimento del contratto, vanno soddisfatte tutte le pretese risultanti dal presente contratto. In particolare, il partner sarà tenuto a estinguere i saldi a credito della FFS SA. La FFS SA deve redigere un conteggio definitivo al più tardi un mese dopo lo scioglimento del contratto. Il partner verifica il conteggio entro un mese e informa immediatamente la FFS SA del risultato. Il credito della FFS SA determinato nel conteggio finale diventa esigibile al momento della conferma di verifica del partner. La disdetta, per produrre effetti, necessita in ogni caso della forma scritta (lettera raccomandata).
11.5.
I titoli di trasporto venduti durante il periodo di validità del contratto saranno considerati validi fino alla loro scadenza.
11.6.
In caso di sospetto di ripetuta inosservanza degli obblighi di cui alla cifra 6, la FFS SA ha in particolare il diritto di chiudere temporaneamente il sistema e di impedire la vendita di titoli di trasporto.
11.7.
Il diritto di scioglimento del contratto sussiste in particolare:
Per ciascuna delle parti:
11.7.1.
Se una parte diventa incapace di agire o insolvente, se è stata presentata una domanda di apertura di una procedura di insolvenza nei suoi confronti, se essa stessa ha presentato una tale domanda, se l’apertura della procedura di insolvenza nei suoi confronti è negata per mancanza di beni o se tutti gli eventi qui menzionati sono imminenti.
11.7.2.
Nel caso in cui una delle parti non adempia eventuali obblighi sostanziali che è tenuta ad assumersi secondo quanto stabilito dal rapporto contrattuale e, nonostante la scadenza stabilita per iscritto, non ripristini la situazione contrattuale entro 15 giorni dalla ricezione della relativa esortazione scritta e consegnata a mezzo raccomandata.
11.7.3.
Se, in conseguenza di forza maggiore, il mantenimento del contratto non è ragionevolmente esigibile per una delle parti.
Per la FFS SA:
11.7.4.
In caso di mancato rispetto degli obblighi del partner concordati per contratto, ad esempio per minimizzare il rischio di mancata idoneità alla revisione.
11.7.5.
Se i servizi vengono utilizzati da terzi senza il previo consenso scritto della FFS SA.
11.7.6.
In caso di un irragionevole impedimento delle prestazioni, come il superamento permanente del «look to book ratio».
Per il partner
11.7.7.
Se il partner subisce svantaggi sostanziali e inaccettabili a causa di un cambiamento delle prestazioni.
12.1.
Le parti trattano in modo riservato tutte le informazioni che non sono di pubblico dominio né accessibili al pubblico.
12.2.
In particolare, il partner si impegna a tenere segrete tutte le informazioni, i dati e i documenti (ad es. gli elenchi clienti) di cui viene a conoscenza durante l’esecuzione del contratto, come pure le informazioni ricevute e i documenti rilasciati e a non copiarli, metterli a disposizione di parti terze o utilizzarli diversamente.
12.3.
Il partner si impegna a informare i propri collaboratori e i terzi da lui coinvolti che, in virtù dell’esecuzione del contratto, vengono inevitabilmente a conoscenza di parte o della totalità delle informazioni e dei documenti in merito all’obbligo di assoluta segretezza qui descritto, e a obbligarli a conformarsi a tale obbligo. Adotta, inoltre, tutte le misure necessarie atte a garantire il rispetto del presente obbligo di segretezza. La riservatezza dei dati e la sicurezza dell’accesso ai dati vengono promosse facendo in modo che abbiano accesso ai dati delle parti solo le persone designate dal partner e, presso la FFS SA, solo le persone necessarie per garantire il funzionamento operativo del sistema, l’ulteriore sviluppo tecnico e il controllo della revisione del sistema.
12.4.
La riservatezza entro i limiti di cui sopra deve essere garantita già prima della stipulazione del contratto e continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Sono fatti salvi gli obblighi legali di informazione.
12.5.
Nell’ambito del rapporto contrattuale si rende indispensabile un’elaborazione dei dati personali ai sensi della legge sulla protezione dei dati. Tutti i dati saranno utilizzati esclusivamente per adempiere le prestazioni contrattuali. Ogni parte resta titolare dei dati da essa forniti. Le parti contraenti assicurano che tutti i dati personali dei clienti messi a loro disposizione o di cui vengono a conoscenza e i dati marginali collegati saranno utilizzati esclusivamente per la fornitura della prestazione contrattuale.
12.6.
Al termine del rapporto contrattuale le parti sono tenute a distruggere i dati presi in consegna dalla controparte dal momento in cui questi ultimi non saranno più necessari per l’adempimento del contratto e, in ogni caso, al più tardi alla cessazione del contratto. Le parti si impegnano a mantenere segrete tutte le informazioni sulla clientela ferroviaria o bancaria di cui vengono a conoscenza durante l’esecuzione del presente contratto. In particolare, questi dati non devono essere resi accessibili a terzi non autorizzati né utilizzati in altro modo. Questo obbligo persiste anche dopo la fine del contratto.
12.7.
Le parti adottano misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali ottenuti ed evitare che terzi ne vengano a conoscenza. Esse adotteranno almeno lo stesso livello di sicurezza previsto per le proprie esigenze. Le misure di sicurezza devono essere conformi al vigente stato della tecnica ed essere economicamente ragionevoli. In particolare, le parti contraenti assicurano, mediante l’utilizzo di mezzi adeguati (antivirus, firewall), che l’accesso non autorizzato ai dati sia evitato o impedito, nella misura in cui ciò sia possibile con un ragionevole sforzo economico e tecnico. Le parti contraenti sono consapevoli del fatto che non è possibile una protezione completa dai dati dannosi. Se un rischio non può essere eliminato in modo tecnicamente ed economicamente appropriato, nonché prevedibilmente efficace in altro modo, la FFS SA ha il diritto di cancellare immediatamente i dati contenenti i codici dannosi.
12.8.
Se i dati personali devono essere esportati al di fuori della Svizzera in virtù del contratto e del fatto che l’azienda gestisce un centro di calcolo al di fuori della Svizzera e lo Stato in cui il centro di calcolo tratta i dati non dispone di una legislazione in materia di protezione dei dati equivalente a quella svizzera, l’azienda s’impegna a stipulare con la FFS SA un contratto supplementare sulla protezione dei dati (clausole contrattuali standard UE).
12.9.
Le parti adottano misure tecniche e organizzative atte a garantire l’adempimento degli obblighi legali derivanti dalla raccolta dei dati nei confronti delle persone registrate, in particolare le richieste di informazioni e le richieste di cancellazione dei dati.
13.1.
La FFS SA concede al partner il diritto non esclusivo (semplice) di utilizzare la Swiss Mobility API della FFS SA per la vendita dell’assortimento predefinito. Al partner non sono concessi diritti supplementari, in particolare per quanto riguarda l’interfaccia, le applicazioni o il software operativo della FFS SA o del personale ausiliario della FFS SA.
13.2.
Con la sottoscrizione del presente contratto, il partner non acquisisce alcun diritto che vada oltre l’uso specificato nell’offerta. Ogni parte mantiene la piena titolarità dei propri diritti di proprietà intellettuale.
13.3.
Non è prevista alcuna cessione di hardware e software al partner.
13.4. Diritto di utilizzo per la documentazione.
La FFS SA concede al partner, per l’esercizio, il diritto a pagamento, non esclusivo, semplice, sub-licenziabile, di memorizzare, stampare, riprodurre e distribuire in un numero adeguato di copie, per le finalità del presente contratto, le informazioni messe a disposizione. Eventuali avvisi sui diritti di protezione esistenti devono essere conservati. La documentazione non può essere trasmessa a terzi diversi dai propri fornitori.
Le parti possono cedere, costituire in pegno o associare a nomi diversi da quelli del partner di sistema e della FFS SA i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, o singoli diritti e obblighi, soltanto previa autorizzazione scritta dell’altra parte. Esse si informano reciprocamente.
15.1.
Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare, si impegnano a rispettare i principi e le regole del Codice di condotta della FFS SA.
15.2.
Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire la corruzione.
15.3.
Il partner si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d’appalto a scapito della FFS SA (ad es. accordi su prezzi, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d’appalto.
15.4.
In caso di mancato rispetto degli obblighi descritti ai punti 15.2 e 15.3, il partner dovrà pagare una sanzione alla FFS SA pari, per ogni inosservanza, a CHF 10 000. Inoltre, la FFS SA può chiedere il risarcimento dei danni subiti, a meno che il partner di distribuzione non dimostri che non gli è imputabile alcuna colpa.
15.5.
Il partner trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da esso coinvolti per l’adempimento del contratto.
15.6.
Il partner prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti ai par. 15.2 e 15.3 comporta di norma l’esclusione dalla procedura o la revoca dell’aggiudicazione nonché lo scioglimento anticipato del contratto da parte della FFS SA per motivi gravi.
16.1.
La FFS SA ha il diritto di verificare il rispetto degli obblighi del partner ai sensi della cifra «Integrità», nonché il rispetto di altri obblighi sostanziali nell’ambito di un audit, sia direttamente sia mediante una società di revisione indipendente da essa designata. In mancanza di motivi fondati, la FFS SA non può richiedere detto audit più di una volta per anno civile. La FFS SA preannuncia al partner l’esecuzione dell’audit per iscritto, salvo il caso in cui secondo stima della FFS SA sussista un pericolo nel ritardo (periculum in mora).
16.2.
Il partner può richiedere che l’audit venga eseguito da un soggetto terzo indipendente. In questo caso i costi dell’audit vengono sempre sostenuti dal partner; altrimenti, ciò avviene soltanto nel caso in cui, in occasione dell’audit, si appuri che il partner abbia violato gli obblighi descritti nella cifra «Integrità» o altri obblighi contrattuali sostanziali.
16.3.
Qualora l’audit non venga eseguito dalla FFS SA, nel rapporto di audit alla FFS SA si comunicherà soltanto se il partner sta adempiendo i propri obblighi contrattuali, a meno che non sussista una violazione. In quest’ultimo caso, la FFS SA avrà ampio diritto d’esame delle informazioni rilevanti per la violazione.
16.4.
Il partner trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da esso coinvolti per l’adempimento del contratto.
Qualora una disposizione del presente contratto fosse o diventasse nulla o non valida, ciò non pregiudica la validità della parte restante. In caso di nullità o invalidità di una clausola, le parti provvederanno a sostituirla con una clausola valida che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione non valida nell’intenzione originaria delle parti.
La FFS SA si riserva il diritto di modificare le condizioni generali in qualsiasi momento. In caso di modifiche sostanziali delle CG, il partner contrattuale ne verrà informato in forma idonea. Nel caso di modifiche rese note, il partner contrattuale è autorizzato a recedere per iscritto dal contratto in via straordinaria nel momento in cui le nuove CG entrano in vigore.
Il presente contratto è soggetto esclusivamente al diritto svizzero. Foro competente esclusivo è Berna.
FFS SA
Mercato Viaggiatori
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Trüsselstrasse 2
CH-3000 Berna 65
Il partner di sistema dimostra il corretto collegamento alla SBB Swiss Mobility API eseguendo i seguenti test.
Dopo l’accettazione dei test da parte delle FFS, il partner di sistema ha accesso all’ambiente produttivo e può iniziare a vendere o a fare intermediazione.
Test che deve eseguire il partner | Verifica da parte delle FFS |
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Data: Il 2 del mese successivo Tratta: Bern, Wyleregg–Zürich HB–Glattbrugg Offerta: 1ª classe, 1 adulto (senza riduzione) Lingua: DE Biglietto: application/pdf (PDF) |
L’offerta viene visualizzata correttamente nella GUI del partner: - prezzi Il biglietto viene visualizzato correttamente. |
Data: Il 15 del mese successivo Tratta: Genf, Flughafen–Basel, Zoo Offerta: 2ª classe, 1 adulto (metà-prezzo) e 1 bambino (4 anni) Lingua: FR Biglietto: text/html (Screen Ticket) |
L’offerta viene visualizzata correttamente nella GUI del partner: - prezzi Il biglietto viene visualizzato correttamente. |
Data: Il 30 del mese successivo Tratta: Lugano–Thun Offerta: 2ª classe, 2 adulti (1 metà-prezzo, 1 senza riduzione) e 1 bambino (8 anni) Lingua: EN Biglietto: application/vnd.apple.pkpass (Wallet) |
L’offerta viene visualizzata correttamente nella GUI del partner: - prezzi Il biglietto viene visualizzato correttamente. |
Dicembre 2021
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