6.1. Obblighi generali.
6.1.1.
Le vendite vengono eseguite esclusivamente tramite la SBB Swiss Mobility API.
6.1.2.
Il partner si impegna a promuovere la vendita dei titoli di trasporto della FFS SA e delle IT e a rispettare tutte le norme applicabili nell’ambito delle presenti CG.
6.1.3.
Il partner vende i titoli di trasporto in base alla disponibilità nel sistema di distribuzione e attenendosi alle tariffe, alle disposizioni e alle istruzioni della FFS SA e delle IT, nonché alle loro condizioni generali di contratto in vigore.
In caso di mancata osservanza, il partner di distribuzione deve pagare una sanzione.
6.1.4.
Sulle fatture ai clienti (oltre all’emissione del titolo di trasporto), il partner specifica che le FFS sono il fornitore di prestazioni, citando il numero IVA svizzero delle FFS.
6.1.5.
Il partner informa immediatamente la FFS SA di eventuali modifiche riguardanti la sua organizzazione e il suo indirizzo registrato.
6.1.6.
Il partner fornisce informazioni ai clienti in merito ai titoli di trasporto venduti, offrendo loro una consulenza obiettiva e corretta e dando priorità alle loro esigenze. Il partner è a disposizione del cliente anche per il servizio dopo vendita / after-sales (a eccezione di Affiliate).
6.2. Norme di liquidazione (a eccezione di: Affiliate).
Il partner effettua l’incasso dell’importo della vendita. Il partner si fa carico in particolare delle spese scoperte di esecuzione e di rigetto per il recupero dei crediti della FFS SA per i titoli di trasporto venduti dal partner stesso o dai suoi uffici d’emissione. Le parti concordano che si tratta di un incasso ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. A cifra 2 ORD e non di un servizio di intermediazione finanziaria.
6.3. Disposizioni sulla responsabilità.
6.3.1.
Nella misura consentita dalla legge, il partner è responsabile senza limitazioni dei reclami dei clienti e delle loro richieste, se sono causati da errori e omissioni da parte del partner di distribuzione o dei suoi uffici d’emissione.
6.3.2.
Il partner è responsabile nei confronti della FFS SA per la vendita dei titoli di trasporto e delle prenotazioni in conformità con le tariffe, le disposizioni e le istruzioni.
6.3.3.
Il partner è responsabile nei confronti della FFS SA per l’intero valore di vendita dei titoli di trasporto e delle prenotazioni emessi.
6.4. SBB Swiss Mobilty API.
6.4.1.
Il partner si impegna a non utilizzare la SBB Swiss Mobility API per le semplici consultazioni dell’orario. La SBB Swiss Mobility API deve essere utilizzata solo in relazione a prenotazioni e/o collegamenti nel webshop FFS o nell’app Mobile FFS.
6.4.2.
Per il collegamento all’ambiente di test e l’ulteriore utilizzo della SBB Swiss Mobility API, il partner deve avere conoscenze di sviluppo software e un ambiente EED sufficiente. Il partner deve garantire quanto sopra indicato.
6.4.3.
Il partner si impegna a realizzare un test preliminare sull’ambiente d’integrazione secondo i casi di test definiti nell’allegato, ottenendo così l’approvazione del collegamento all’ambiente di produzione. Il test e l’accettazione finanziaria del collegamento sono di responsabilità del partner. L’approvazione finale per l’utilizzo dell’API è responsabilità delle FFS.
6.4.4.
Il partner prende atto che la SBB Swiss Mobility API è soggetta a ulteriori sviluppi. Gli aggiornamenti della SBB Swiss Mobility API (adeguamenti della release) saranno annunciati al partner dalle FFS. Il partner è responsabile dell’integrazione dell’ultima versione nelle proprie soluzioni software.
6.4.5.
Il partner si impegna a effettuare gli adeguamenti della release entro 9 settimane dal deployment della FFS SA. Successivamente, la versione dell’interfaccia non sarà più supportata dalle FFS.
6.4.6.
Il partner accetta che i partner terzi che desiderano accedere all’interfaccia tramite il partner o utilizzarla per la vendita devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla FFS SA.
6.4.7.
1.1.1. Il partner si impegna a rispettare il «look to book ratio» definito in base all’elenco seguente:
Consultazioni dell’orario: /trips
- Le consultazioni dell’orario devono essere effettuate in misura ridotta.
- Le consultazioni dell’orario «/trips» vengono messe in relazione con le prenotazioni «/bookings».
- Il rapporto non deve superare 100:1.
Richieste di offerte: /offers
- Le richieste di offerte devono essere effettuate in misura ridotta.
- Per le richieste di prezzi si deve utilizzare, quando possibile, il servizio «prezzo da» /prices.
- Le richieste di offerte «/offers» vengono messe in relazione con le prenotazioni «/bookings».
- Il rapporto non deve superare 50:1.
Durante il primo anno di utilizzo, entrambe le parti contraenti raccoglieranno e scambieranno conoscenze e valori empirici in relazione ai rapporti look2book. Il partner di sistema è consapevole che i rapporti possono essere adattati durante il primo anno di utilizzo. Durante questo periodo, le FFS rinunciano all’addebito delle commissioni in caso di superamento dei rapporti indicati sopra.
Il volume delle richieste da parte del partner di sistema deve essere ridotto al minimo in entrambi i casi.
6.4.8.
Il partner assicura un collegamento indipendente e il funzionamento dell’interfaccia.
6.4.9.
Il partner garantisce la sicurezza dei dati (server ecc.). In particolare, si impegna a conservare in modo sicuro i dati di accesso al collegamento.